Art. 58.
(Potestà regolamentare).

      1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.
      2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.